I.U.C. 2016 - Comune di Presezzo (BG)

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IUC 2016

 

Il REGOLAMENTO COMUNALE IUC è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016

 

Per il CALCOLO I.U.C. 2016 premi qui

 

ANUTEL per CALCOLO IUC 2016

 

 

NOVITA' PER L'ANNO 2016 introdotte dalla legge n. 208/2015 (Stabilità 2016)

Abitazioni principali di Categoria da A/2 ad A/7: sono esenti IMU e TASI. Pagano TARI per lo smaltimento rifiuti

Abitazioni principali di lusso (Categoria A/1, A/8 e A/9): pagano IMU, TASI e TARI per lo smaltimento rifiuti.

E' stata profondamente variata la disciplina in materia di IMU, quindi di TASI, per gli IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO, per informazioni premi qui .

La TASI non è dovuta dall'inquilino se l'immobile è abitazione principale dello stesso. Quindi con la Legge di Stabilità è stata estesa la definizione di "Abitazione principale" anche ai locatari che utilizzano l'immobile come loro propria abitazione principale (quindi con residenza e dimora abituale, senza la necessità del possesso che vale invece per l'IMU).

Terreni agricoli: sono esenti IMU i terreni agricoli in comuni presenti nella Circolare di Giugno 1993, i terreni agricoli condotti e posseduti da CD e IAP e i terreni presenti nelle isole minori.

Per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

I macchinari cosiddetti "imbullonati" sono esclusi dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E.

 

 

 

IMU 2016

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016 sono state confermate, ai sensi della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) le aliquote dell’anno 2015 ed appresso riportate:

 

ALIQUOTA ORDINARIA per:

* tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze comprese le unità concesse in comodato gratuito;

* le aree fabbricabili (ultima delibera di conferma dei criteri per i valori minimi delle aree fabbricabili clicca qui );

* i terreni agricoli;

in ragione del 0,85 per cento (8,5 per mille)

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE

L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui sopra ivi comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.

Dal 2014 sono esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

E' assimilata all'abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito  di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per tutte le assimilazioni previste dal vigente regolamento comunale;

 

in ragione del 0,40 per cento (4,0 per mille)

 

 

 

SCADENZA VERSAMENTI

Si paga il modello F24 entro il:

·  16 GIUGNO 2016 la quota di ACCONTO  (1^ rata)

·  16 DICEMBRE 2016 a titolo di SALDO (2^ rata)

·  Oppure 16 GIUGNO 2016 l’importo complessivo (1^ e 2^ rata)

 

 

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TASI 2016

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016 sono state confermate le aliquote dell’anno 2015 appresso riportate:

 

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (come definite e dichiarate ai fini IMU)

se delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Dal 2016 sono esenti dalla TASI le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.

in ragione del 0,2 per cento (2 per mille)

 

ALTRI FABBRICATI diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, AREE FABBRICABILI e gli IMMOBILI MERCE

in ragione del 0,2 per cento (2 per mille)

 

TERRENI AGRICOLI sono ESCLUSI ai sensi dell'art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013

 

Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa:

 * qualora l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale che la destina ad abitazione principale, escluse quelle nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'OCCUPANTE è ESENTE; tutti gli altri OCCUPANTI versano il tributo nella misura del 30% (trenta  per cento) dell’ammontare complessivo della TASI;

 * TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare versa il tributo in ragione del 70% (settanta per cento) del totale complessivo TASI.

 

SCADENZA VERSAMENTI

·  16 GIUGNO 2016 la quota di ACCONTO  (1^ rata)

·  16 DICEMBRE 2016 a titolo di SALDO (2^ rata)

·  Oppure 16 GIUGNO 2016 l’importo complessivo (1^ e 2^ rata)

 

 

 

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TASSA RIFIUTI (TARI) 2016

 

Le tariffe in vigore per l'anno 2016 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2016. Allegato fondamentale alla deliberazione è il PIANO FINANZIARIO , indispensabile per la determinazione delle tariffe.

 

SCADENZE per il versamento del tributo dovuto:

1^ rata, elaborata in ragione del 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale, con scadenza   16 LUGLIO 2016;

2^ rata, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale, con scadenza ___16 SETTEMBRE 2016;

* 3^ rata, a saldo, determinata in differenza dell’importo complessivamente dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale e di quanto già precedentemente versato con scadenza____16 NOVEMBRE 2016.

 

 

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