IUC 2016
Il REGOLAMENTO COMUNALE IUC è stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2016
Per il CALCOLO I.U.C. 2016 premi qui
NOVITA' PER L'ANNO 2016 introdotte dalla legge n. 208/2015 (Stabilità 2016)
Abitazioni principali di Categoria da A/2 ad A/7: sono esenti IMU e TASI. Pagano TARI per lo smaltimento rifiuti
Abitazioni principali di lusso (Categoria A/1, A/8 e A/9): pagano IMU, TASI e TARI per lo smaltimento rifiuti.
E' stata profondamente variata la disciplina in materia di IMU, quindi di TASI, per gli IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO, per informazioni premi qui .
La TASI non è dovuta dall'inquilino se l'immobile è abitazione principale dello stesso. Quindi con la Legge di Stabilità è stata estesa la definizione di "Abitazione principale" anche ai locatari che utilizzano l'immobile come loro propria abitazione principale (quindi con residenza e dimora abituale, senza la necessità del possesso che vale invece per l'IMU).
Terreni agricoli: sono esenti IMU i terreni agricoli in comuni presenti nella Circolare di Giugno 1993, i terreni agricoli condotti e posseduti da CD e IAP e i terreni presenti nelle isole minori.
Per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
I macchinari cosiddetti "imbullonati" sono esclusi dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E.
IMU 2016
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016 sono state confermate, ai sensi della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) le aliquote dell’anno 2015 ed appresso riportate:
ALIQUOTA ORDINARIA per:
* tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze comprese le unità concesse in comodato gratuito;
* le aree fabbricabili (ultima delibera di conferma dei criteri per i valori minimi delle aree fabbricabili clicca qui );
* i terreni agricoli;
in ragione del 0,85 per cento (8,5 per mille)
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE
L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui sopra ivi comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.
Dal 2014 sono esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
E' assimilata all'abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per tutte le assimilazioni previste dal vigente regolamento comunale;
in ragione del 0,40 per cento (4,0 per mille)
SCADENZA VERSAMENTI
Si paga il modello F24 entro il:
· 16 GIUGNO 2016 la quota di ACCONTO (1^ rata)
· 16 DICEMBRE 2016 a titolo di SALDO (2^ rata)
· Oppure 16 GIUGNO 2016 l’importo complessivo (1^ e 2^ rata)
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TASI 2016
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2016 sono state confermate le aliquote dell’anno 2015 appresso riportate:
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (come definite e dichiarate ai fini IMU)
se delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.
Dal 2016 sono esenti dalla TASI le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7.
in ragione del 0,2 per cento (2 per mille)
ALTRI FABBRICATI diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, AREE FABBRICABILI e gli IMMOBILI MERCE
in ragione del 0,2 per cento (2 per mille)
TERRENI AGRICOLI sono ESCLUSI ai sensi dell'art. 1, comma 669, Legge n. 147/2013
Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa:
* qualora l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale che la destina ad abitazione principale, escluse quelle nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'OCCUPANTE è ESENTE; tutti gli altri OCCUPANTI versano il tributo nella misura del 30% (trenta per cento) dell’ammontare complessivo della TASI;
* TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare versa il tributo in ragione del 70% (settanta per cento) del totale complessivo TASI.
SCADENZA VERSAMENTI
· 16 GIUGNO 2016 la quota di ACCONTO (1^ rata)
· 16 DICEMBRE 2016 a titolo di SALDO (2^ rata)
· Oppure 16 GIUGNO 2016 l’importo complessivo (1^ e 2^ rata)
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TASSA RIFIUTI (TARI) 2016
Le tariffe in vigore per l'anno 2016 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2016. Allegato fondamentale alla deliberazione è il PIANO FINANZIARIO , indispensabile per la determinazione delle tariffe.
SCADENZE per il versamento del tributo dovuto:
* 1^ rata, elaborata in ragione del 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale, con scadenza 16 LUGLIO 2016;
* 2^ rata, pari al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale, con scadenza ___16 SETTEMBRE 2016;
* 3^ rata, a saldo, determinata in differenza dell’importo complessivamente dovuto a titolo di tassa rifiuti comprensivo del tributo provinciale e di quanto già precedentemente versato con scadenza____16 NOVEMBRE 2016.