Descrizione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche delle Famiglia, ha comunicato la rivalutazione, per l’anno 2026, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 32 del 9 febbraio 2026).
L’assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all’importo del contributo, per la nascita di un figlio, a favore di madri non lavoratrici.
La madre lavoratrice può richiederlo solo se non beneficia dell’indennità di maternità erogata dal proprio ente previdenziale, anche tramite il datore di lavoro (cfr. artt. 22, 66 e 70 del d.lgs. 151/2001), oppure quando l’importo del trattamento economico previdenziale per la maternità è inferiore all’assegno (in questo caso spetta solo la cd. quota differenziale).
L’assegno può essere richiesto da madre cittadina italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, oppure – se cittadina straniera – in possesso di carta di soggiorno o di permesso unico di lavoro o per motivi di ricerca con validità superiore a 6 mesi, di permesso per asilo o per protezione sussidiaria.
L’importo da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2026, se spettante nella misura intera, è pari a € 413,10= mensili, per 5 mensilità per complessivi € 2.065,50=.
Per le domande relative ai bambini nati nell’anno 2026, il valore dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, è pari a € 20.668,26=.
La richiesta dovrà essere effettuata presso i CAAF del territorio e la ricevuta di trasmissione consegnata all'Ufficio Servizi alla Persona.
Link al sito INPS: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.02.assegno-di-maternit-e-soglia-isee-aggiornamenti-per-il-2026.html
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Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026, 13:00