Descrizione
Con nota protocollo Y1.2026.0016625 del 10 agosto 2026, a firma del Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile, la Regione ha dichiarato lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, con decorrenza dalle ore 14.00 del 10 agosto fino ad avvenuta revoca.
1. per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
2. Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale;
3. per l’individuazione delle Classi di rischio dei Comuni si rimanda al servizio “Rischio Incendio Boschivo” sul Geoportale della Lombardia;
4. Per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda al PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2025 - 2028, in particolare alle Sezioni 5.4 e 6.4.
Inoltre, il r.r. 5/2007 all’art. 54 c. 4 prevede: “Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio”.
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Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2026, 18:32